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| Agevolazioni Fiscali |
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| Detrazione
dell'Iva al 4%
Ai fini della deduzione e della
detrazione sono considerati disabili, oltre alle
persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla
Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo
4 della legge n. 104/92, anche coloro che sono stati
ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche
pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra,
eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui
all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le
persone ad essi equiparate, sono considerati
portatori di handicap e non sono assoggettati agli
accertamenti sanitari da parte della Commissione
medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della
legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la
documentazione rilasciata agli interessati dai
ministeri competenti al momento della concessione
dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti
portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della
legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza
delle condizioni personali richieste anche mediante
autocertificazione effettuata nei modi e nei termini
previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di
atto notorio la cui sottoscrizione può non essere
autenticata se accompagnata da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore) facendo
riferimento a precedenti accertamenti sanitari
effettuati da organi abilitati all’accertamento di
invalidità. Sia per gli oneri per i quali è
riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le
spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo
(v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle
agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare
la documentazione fiscale rilasciata dai percettori
delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi
poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli
uffici finanziari. In particolare:
-
per le protesi,
oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze,
occorre acquisire e conservare anche la
prescrizione del medico curante, salvo che si
tratti di attività svolte, in base alla specifica
disciplina, da esercenti arti ausiliarie della
professione sanitaria abilitati a intrattenere
rapporti diretti con il paziente. In questo caso,
se la fattura, ricevuta o quietanza non è
rilasciata direttamente dall’esercente l’arte
ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul
documento di spesa di aver eseguito la
prestazione. Anche in questa ipotesi, in
alternativa alla prescrizione medica, il
contribuente può rendere, a richiesta degli
uffici, un’autocertificazione, la cui
sottoscrizione può non essere autenticata se
accompagnata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore (da conservare
unitamente alle predette fatture, ricevute e
quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta
degli uffici finanziari), per attestare la
necessità della protesi per il contribuente o per
i familiari a carico, e la causa per la quale è
stata acquistata;
-
per i sussidi
tecnici e informatici, oltre alle relative
fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e
conservare una certificazione del medico curante
che attesti che quel sussidio è volto a facilitare
l’autosufficienza e la possibilità di integrazione
del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Nel nostro caso possono essere
soggetti ad Iva agevolata del 4%:
- materassi, reti e poltrone
relax
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| Detrazione
dell'Iva al 19%
La qualifica di
Dispositivi Medici di Classe 1 e la loro marcatura,
permette a questi modelli di beneficiare della
detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15
comma 1, lettera C del TUIR). Pertanto la spesa
sostenuta dei prodotti con dichiarazione di
Dispositivo Medico di Classi 1 potrà essere detratta
come spesa sanitaria per un ammontare pari al 19%
(per la parte che supera la franchigia di euro
129,11 da applicarsi sull'ammontare complessivo di
tutte le spese sanitarie sostenute) nella
dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di
imposta al quale si riferisce l'acquisto. Per
usufruire di tale opportunità, è necessario fornire
la seguente documentazione:
-
prescrizione su
carta intestata del medico curante (e/o
specialista) attestante la necessità dell'utilizzo
dei prodotti sopra indicati
-
fattura
intestata al contribuente cui si riferisce la
spesa o scontrino fiscale contenente i dati:
natura, qualità e quantità dei beni acquistati e
codice fiscale del destinatario.
Questa
documentazione deve essere conservata con la
dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni. Va
sottolineato che il presupposto per la detrazione
delle spese sostenute, deve essere riconducibile ad
una patologia comprovata dalla prescrizione medica e
attestante la necessità per la quale la spesa si è
resa necessaria. Per avere i dispositivi medici deve
esserci sempre un nesso di causalità tra la
patologia del contribuente e il prodotto, che deve
essere compreso nell'elenco 2 del D.M. n. 332 del 27
agosto 1999, emanato dal Ministero della Sanità.
La presente pagina
è a titolo informativo.
La Società declina ogni responsabilità in caso di
interpretazione impropria della Normativa di
riferimento |
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